Il coniuge che viene tradito durante il matrimonio ha la possibilità di chiedere l’addebito nella separazione?
La vicenda è molto più complicata di quanto si possa pensare. Nulla si deve dare per scontato perché la legge parla chiaro e il tradimento dà adito a più interpretazioni.
Nel corso di una separazione giudiziale, il marito chiede l’addebito alla moglie per la violazione dell’obbligo di fedeltà, avendo abbandonato la casa familiare e intrapreso una convivenza con un’altra persona. La donna si difende, sostenendo che il tradimento non abbia avuto incidenza causale sulla separazione, poiché il matrimonio, a suo dire, era in crisi da anni e, in particolare, da quando il marito aveva avuto un incidente che lo aveva costretto sulla sedia a rotelle. Secondo la Corte di Cassazione, la parte che chiede l’addebito della separazione all’altro coniuge per infedeltà, ha il dovere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La moglie che ha tradito, invece, deve provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, ossia la precedente crisi matrimoniale rispetto all’accertata infedeltà. In un caso che prendiamo in esame, dalle conversazioni Whatsapp tra i coniugi, è emerso che tra i due fosse ancora vivo l’affetto, anche dopo l’incidente del marito, e la moglie non ha allegato fatti idonei ad escludere l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione accertata e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Nel corso di un procedimento di separazione, entrambi i coniugi chiedono l’addebito; il Tribunale rigetta ambedue le domande, assegna la casa familiare alla moglie, in quanto collocataria della prole e pone a carico del marito un assegno di mantenimento a suo favore pari a 700,00 euro.
In particolare, secondo il Tribunale, la relazione della donna con un altro uomo non avrebbe avuto un’incidenza causale sulla separazione, stante la crisi originata dall’incidente che ha costretto il marito in sedia a rotelle. L’uomo contesta tale ricostruzione, chiede appello e la separazione è addebitata alla moglie, a cui è revocato il mantenimento con conseguente condanna alla restituzione di tutti gli importi percepiti. I giudici di secondo grado hanno riesaminato le risultanze istruttorie e hanno ritenuto che la nuova relazione intrapresa dalla donna una volta abbandonata la casa coniugale, abbia avuto un’incidenza causale nella crisi familiare.
Arriva poi la decisione finale della Cassazione secondo la quale la violazione degli obblighi coniugali non è sufficiente a fondare una pronuncia di addebito, ma è necessario dimostrare che la condotta del partner sia stata la causa scatenante della crisi della coppia. In altre parole, occorre provare l’efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto. Quindi, se il legame della coppia è già compromesso anche prima della violazione, non può pronunciarsi l’addebito.
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