Cosa può fare e cosa non può fare il datore di lavoro: alcuni atti sono perseguibili penalmente. Tra questi, un chiarimento sulla violazione della privacy della Cassazione.
Violazione della privacy. Un tema molto dibattuto, soprattutto con l’avvento delle nuove tecnologie e di Internet. La Corte di Cassazione ha stabilito quali sono i limiti del datore di lavoro.

I dipendenti devono essere tutelati, anche in ambito lavorativo. I vertici aziendali possono esercitare controllo entro certi limiti.
Il datore di lavoro non può farlo: è una violazione della privacy
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24204 del 29 agosto 2025, ha confermato che il datore di lavoro e i vertici aziendali non possono accedere alla corrispondenza privata, anche se transita oppure è archiviata su server e dispositivi aziendali. Il caso riguarda un’impresa milanese, che aveva cercato di dimostrare atti di concorrenza sleale da parte di alcuni ex dipendenti, proponendo come prova delle mail acquisite appunto dai sistemi informatici interni.

La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto inutilizzabile il materiale raccolto dalla società, in quanto rappresenta una violazione della privacy. Nel rispetto non solo della legislazione italiana, ma anche delle norme internazionali. L’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo afferma che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”. La sentenza della Corte di Cassazione chiede un cambio di approccio piuttosto ampio.
Rivendicando la tutela della segretezza della corrispondenza, sancita anche dall’art. 15 della nostra Costituzione, non solo vieta ai datori di lavoro di raccogliere prove tramite l’accesso a materiale privato salvato sui server aziendali, ma ne impedisce anche il controllo. Ergo: se come dipendente inviate una mail a un soggetto esterno all’azienda, dunque il contenuto è tutelato dalle leggi citate, il vostro datore di lavoro non può assolutamente leggerla. Rischia la denuncia.
Ogni forma di monitoraggio presenta dei limiti:
- il controllo deve essere giustificato solo da motivazioni gravi, possibilmente previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria;
- le modalità devono essere meno invasive possibili;
- i lavoratori devono essere informati e devono dare consenso a eventuali controlli preventivi da parte dell’azienda in casi eccezionali.
Non è ammissibile, si evince, l’iniziativa deliberata del datore di lavoro. Soprattutto se non è giustificata e legittimata da una motivazione valida. A inasprire potenziali conseguenze a tale violazione è anche l’art. 615 ter del Codice Penale, che punisce il reato di accesso abusivo al sistema informatico.